In tutto il testo del seguente statuto si utilizzeranno le seguenti definizioni:
Canoa: qualsiasi imbarcazione priva di scalmi, in cui la pagaiata avviene solo con le braccia senza nessun punto di leva fisso sull'imbarcazione. In questa definizione sono compresi kayak, sit-on-top, polinesiana, canadese, ecc.
Canoa Canadese: indica una canoa condotta con pagaie a pala singola e canoista inginocchiato o seduto nell'imbarcazione. Comprende: canoa canadese da slalom, canoa canadese da discesa fluviale, canoa canadese olimpica da velocità, canoa canadese da play boat, canoa canadese classica, ecc.
Canoa Canadese Classica: indica la canoa canadese aperta, diretta discendente dalle imbarcazioni in corteccia di betulla degli Indiani del Nord America, condotta con pagaie a pala singola e tecniche definite.
Nello spirito della Costituzione della Repubblica Italiana ed in ossequio a quanto previsto dagli art. 36 e seguenti del Codice Civile è costituita un'associazione sportiva dilettantistica che assume la denominazione: "Associazione Italiana Canoa Canadese (AICAN)".
Il sodalizio si conforma alle norme e alle direttive degli organismi dell'ordinamento sportivo, con particolare riferimento alle disposizioni del CONI nonché agli Statuti ed ai Regolamenti delle Federazioni sportive nazionali e degli enti di promozione sportiva.
La sede dell'associazione è provvisoriamente stabilita presso il domicilio del suo Presidente.
L'AICAN è un centro permanente di vita associativa a carattere volontario e democratico la cui attività è espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo. Essa non ha alcun fine di lucro ed opera per fini sportivi, ricreativi e culturali per l'esclusivo soddisfacimento di interessi collettivi.
L'associazione è nata dalla passione e dal desiderio di incontro tra persone che condividono la cultura della canoa canadese intesa non solo come attività sportiva, ma anche come stile di vita, favorendo un uso del tempo libero all'aria aperta in armonia con l'ambiente.
Scopo dell'associazione è la promozione della pratica della canoa canadese, con riferimento particolare alla canoa canadese classica.
Per il raggiungimento di questo scopo, l'associazione, in via diretta o collaborando con altri soggetti:
Il numero dei soci è illimitato.
Possono essere soci dell'Associazione le persone fisiche e gli enti che ne condividano gli scopi e che si impegnino a realizzarli.
Chi intende essere ammesso come socio, dovrà essere presentato da un socio e fare richiesta scritta al Consiglio Direttivo, impegnandosi ad attenersi al presente statuto e ad osservarne gli eventuali regolamenti e le delibere adottate dagli organi dell'Associazione.
Le società, associazioni ed enti che intendano diventare soci del sodalizio dovranno presentare richiesta di associazione firmata dal proprio rappresentante legale.
All'atto dell'accettazione della richiesta da parte dell'Associazione, il richiedente acquisirà ad ogni effetto la qualifica di socio. In ogni caso è esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.
La qualità di socio dà diritto:
I soci sono tenuti:
I soci sono tenuti a versare il contributo associativo annuale stabilito in funzione dei programmi di attività. Tale quota dovrà essere determinata annualmente per l'anno successivo con delibera del Consiglio Direttivo e in ogni caso non potrà mai essere restituita.
Le quote o i contributi associativi sono intrasmissibili e non rivalutabili.
La qualifica di socio si perde per recesso, esclusione o a causa di morte.
Le dimissioni da socio dovranno essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo.
L'esclusione sarà deliberata dal Consiglio Direttivo nei confronti del socio:
Le deliberazioni prese in materia di esclusione debbono essere comunicate ai soci destinatari, mediante lettera, ad eccezione del caso previsto alla lettera b) dell'Articolo 9 e devono essere motivate.
Il socio interessato dal provvedimento ha 15 giorni di tempo dalla ricezione della comunicazione per chiedere la convocazione dell'assemblea al fine di contestare gli addebiti a fondamento del provvedimento di esclusione. L'esclusione diventa operativa con l'annotazione del provvedimento nel libro soci che avviene decorsi 20 giorni dall'invio del provvedimento ovvero a seguito della delibera dell'assemblea che abbia ratificato il provvedimento di espulsione adottato dal Consiglio Direttivo.
L'Associazione trae le risorse economiche per il suo funzionamento e per lo svolgimento delle sue attività da:
Il fondo comune, costituito (a titolo esemplificativo e non esaustivo) da avanzi di gestione, fondi, riserve e tutti i beni acquisiti a qualsiasi titolo dall'Associazione, non è mai ripartibile tra i soci durante la vita dell'associazione né all'atto del suo scioglimento.
È fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitali salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.
In ogni caso l'eventuale avanzo di gestione sarà obbligatoriamente reinvestito a favore delle attività statutariamente previste.
L'esercizio sociale va dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Il Consiglio Direttivo deve predisporre il rendiconto economico e finanziario da presentare all'Assemblea degli associati.
Il rendiconto economico e finanziario deve essere approvato dall'assemblea degli associati entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio. In casi particolari dovuti a problematiche di natura gestionale o organizzativa può essere approvato entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio.
Sono organi dell'Associazione:
Le Assemblee sono ordinarie e straordinarie.
La loro convocazione deve effettuarsi mediante avviso da affiggersi nel locale della sede sociale e ove si svolgono le attività almeno venti giorni prima dell'adunanza, contenete l'ordine del giorno, il luogo (nella sede o altrove), la data e l'orario della prima e della seconda convocazione.
L'avviso della convocazione viene altresì comunicato ai singoli soci mediante modalità postali o telematiche, in ogni caso almeno 8 giorni prima dell'adunanza.
L'Assemblea ordinaria:
Essa ha luogo almeno una volta all'anno entro i quattro mesi successivi alla chiusura dell'esercizio sociale.
L'assemblea si riunisce, inoltre quante volte il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario, o qualora ne sia fatta richiesta per iscritto, con le indicazioni delle materie da trattare, dal Collegio dei Revisori dei Conti, se eletto, o da almeno un decimo degli associati.
In questi ultimi casi la convocazione deve avere luogo entro 30 giorni dalla data della richiesta.
Nelle assemblee (ordinarie e straordinarie hanno diritto al voto gli associati maggiorenni in regola col versamento della quota associativa secondo il principio del voto singolo.
Dato il carattere nazionale è ammesso il voto per delega, con un massimo di tre iscritti rappresentati per ciascun socio e il voto scritto tramite posta.
In caso di elezioni il voto è segreto.
In prima convocazione l'assemblea (ordinaria e straordinaria) è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno degli associati aventi diritto.
In seconda convocazione, a distanza di almeno un giorno dalla prima convocazione, l'assemblea (ordinaria e straordinaria) è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli associati intervenuti o rappresentati.
Le delibere delle assemblee ordinarie sono valide, a maggioranza assoluta dei voti, su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno.
L'Assemblea è straordinaria quando si riunisce per deliberare sulle modificazioni dello Statuto e sullo scioglimento dell'Associazione nominando i liquidatori.
Le delibere delle Assemblee sono valide, a maggioranza qualificata dei tre quinti (3/5) dei soci presenti per le modifiche statutarie e del voto favorevole dei tre quarti (3/4) degli associati per la delibera di scioglimento dell'Associazione.
L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione ed in sua assenza dal Vicepresidente o dalla persona designata dall'Assemblea stessa.
La nomina del Segretario è fatta dal Presidente dell'Assemblea.
Il Consiglio Direttivo è fatto da un minimo di 5 ad un massimo di 7 membri (possibilmente dispari) scelti fra gli associati maggiorenni, con una anzianità di iscrizione all'Associazione di almeno 2 anni.
I componenti del Consiglio restano in carica 2 anni e sono rieleggibili.
Il Consiglio elegge nel suo seno il Presidente,il Vicepresidente, il Segretario ed il Tesoriere.
Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno 1/3 dei membri.
La convocazione è fatta a mezzo lettera da spedire anche attraverso la posta elettronica da consegnare non meno di otto giorni prima dell'adunanza.
Le sedute sono valide quanto vi intervenga la maggioranza dei componenti o, in mancanza di una convocazione ufficiale, anche qualora siano presenti tutti i suoi membri.
Il consiglio direttivo potrà riunirsi anche solo telematicamente.
Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti.
Tutte le votazioni saranno effettuate con voto palese.
Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell'associazione.
Spetta, pertanto, fra l'altro a titolo esemplificativo, al Consiglio:
I consiglieri assenti per tre consigli consecutivi, decadono dall'incarico.
Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più componenti il Consiglio decadano dall'incarico, il Consiglio direttivo può provvedere alla loro sostituzione nominando i primi tra i non eletti, che rimangono in carica fino allo scadere dell'intero Consiglio;
nell'impossibilità di attuare detta modalità, il Consiglio può nominare altri Soci, che rimangono in carica fino alla successiva Assemblea, che ne delibera l'eventuale ratifica.
Ove decada oltre la metà dei membri del Consiglio, l'Assemblea deve provvedere alla nomina di un nuovo Consiglio.
Il Presidente ha la rappresentanza e la firma dell'Associazione.
Al Presidente è attribuito in via autonoma il potere di ordinaria amministrazione e, previa delibera del Consiglio Direttivo, il potere di straordinaria amministrazione.
In caso di assenza o di impedimento le sue mansioni vengono esercitate dal Vicepresidente.
In caso di dimissioni, spetta al Vicepresidente coordinare l'attività di ordinaria amministrazione in attesa che il Consiglio Direttivo nomini il nuovo presidente.
Il Collegio dei revisori dei conti viene eletto dall'Assemblea ed è composto da 3 membri effettivi e 2 supplenti, anche fra i non soci; resta in carica 2 anni ed elegge al proprio interno il Presidente.
Il Collegio dei Revisori dei Conti deve controllare l'amministrazione dell'associazione, la corrispondenza del bilancio alle scritture contabili e vigilare sul rispetto dello Statuto.
Partecipa alle riunioni del Consiglio Direttivo e alle Assemblee, senza diritto di voto, ove presenta la propria relazione annuale in tema di bilancio consuntivo.
Deve essere assicurata una sostanziale pubblicità e trasparenza degli atti relativi all'attività dell'Associazione, con particolare riferimento ai Bilanci o Rendiconti annuali.
Tali documenti sociali, conservati presso la sede sociale, devono essere messi a disposizione dei soci per la consultazione.
In caso di scioglimento dell'Associazione, può essere deliberato dall'Assemblea con il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati aventi diritto di voto.
In caso di scioglimento dell'Associazione sarà nominato un liquidatore, scelto anche fra i non soci.
Esperita la liquidazione di tutti i beni mobili ed immobili, estinte le obbligazioni in essere, tutti i beni residui saranno devoluti ad enti o associazioni che perseguano la promozione e lo sviluppo dell'attività sportiva, e comunque per finalità di utilità sociale, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della Legge 23/12/1996, n. 662.
Per quanto non è espressamente contemplato dal presente Statuto, valgono, in quanto applicabili, le norme del Codice Civile e le disposizioni di legge vigenti.
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